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Cos'è il whistleblowing e la segnalazione interna

Il decreto legislativo numero 24 del 10 marzo 2023 ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, efficace dal 15 luglio 2023, abroga l’articolo 54bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, che era stato introdotto dalla legge numero 190 del 6 novembre 2012 e poi modificato dalla legge numero 179 del 30 novembre 2017, e ridisegna il quadro normativo di riferimento per il cosiddetto whistleblowing, ovvero l’istituto di tutela delle persone che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile, delle informazioni su comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

In particolare il predetto decreto prevede che i soggetti del settore pubblico attivino propri canali di segnalazione interna che garantiscano la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del predetto canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e prevede:

  • il rilascio di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

  • la possibilità di richiedere, se necessario, integrazioni;

  • dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

  • fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

  • mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Tali informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, ovvero, in sintesi: i dipendenti degli enti pubblici economici ed enti di diritto privato sottoposti a controllo, di società in house, di organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, i lavoratori autonomi, collaboratori o professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’ente, i volontari e i tirocinanti e le persone che svolgono la propria attività con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Se dotati di un proprio sito internet, le informazioni vengono pubblicate anche in una sezione dedicata dello stesso.

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